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Al Direttore | 08 aprile 2014, 15:18

Autovelox, telelaser e distanze dalle postazioni

Suprema Corte, dispposizioni e contravvenzioni. L'utilizzo di questi misuratori della velocità fa ancora discutere

Autovelox, telelaser e distanze dalle postazioni

Non abbiamo fatto in tempo a segnalare la correttezza istituzionale posta
dal Comune di Fossano, ovvero della Polizia Municipale, nell’informare
la cittadinanza sull'utilizzo di autovelox e telelaser nel proprio territorio,
che già la Suprema Corte interviene per circoscrivere in maniera sempre
più precisa l’ambito di applicazione delle misure di rilevazione della velocità
dei veicoli sul circuito stradale.
A dire il vero la giurisprudenza negli ultimi anni è intervenuta oltremodo
sulla correttezza della postazioni di detti strumenti e soprattutto sulla
presenza o la legittima assenza di immediata contestazione dell’eventuale
infrazione rilevata tecnicamente e contestualmente.
Ancora oggi, con la sentenza n. 5997 del 14 marzo 2014, la Corte di Cassazione
Civile interviene su quanto più volte ribadito in passato e cioè
sull’obbligo della preventiva segnalazione dei dispositivi di controllo sia
essi fissi e con presenza o meno di agenti preposti i così detti autovelox,
che mobili quali il telelaser, precisando che la differente tipologia, appunto
fissa o mobile, deve necessariamente, pena la nullità della contestazione,
essere riportata sul verbale di contestazione, ai sensi dell’art. 200 del
N.CdS e dell’art. 383 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del
Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e precisamente: ”
…la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità”.

La ratio della trascrizione sul verbale di contestazione insta per la Suprema
Corte nel diritto della persona sottoposta ad accertamento a conoscere
ed a verificare la legittimità o meno dell'accertamento eseguito in relazione
ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari e nel caso specifico
il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo
per il rilevamento elettronico della velocità, elevando così questa possibilità
a ulteriore riferimento di opposizione di una rilevazione ritenuta illegittima,
anche per altri presupposti. Ma quali sono i parametri di legittimità relativamente alle modalità di posizione e utilizzo degli strumenti di accertamento della velocità? Innanzitutto quelli previsti dall’art. 142 c. 6 bis del NCdS che recita: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.”;
Ne discende, dunque, che sia gli autovelox che i telelaser, devono essere :
a) preventivamente segnalati;
b) ben visibili;
c) e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli stradali temporanei
o permanenti, ovvero con segnali luminosi a messaggio variabile oppure
con dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli come
da disposizioni ministeriali;
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L’art. 25 c. 2 della legge 29 luglio 2010, n. 120 prevede altresì che i dispositivi
o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, fuori dei centri abitati, non possono
comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad
un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità, tenendo
conto che le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di
pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:
a) Autostrade e strade extraurbane principali: mt. 250 segnale di prescrizione;
b) Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità
sup. a 50 km/h), mt. 150 segnale di prescrizione;
c) Altre strade, mt. 80 segnale di prescrizione.
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La Circolare 3 agosto 2007 del Ministero dell’Interno chiarisce, infine,
che le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo
ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere
posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato
l'apparecchio di rilevamento della velocità.
Pertanto l’utente della strada, laddove non dovesse rilevare questi elementi
nei rispettivi parametri imposti dalla legislazione e dalle circolari
ministeriali, all’interno del verbale di contestazione, ha tutti i diritti per
ricorrere per l’annullamento del verbale di contestazione in quanto lo
stesso risulterebbe viziato da illegittimità, allo stesso modo nel caso in cui
gli stessi parametri non siano stati autonomamente rispettati.
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Dr. Carmelo Cataldi
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